L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 16 aprile 1991, ha approvato il disegno di legge n. 949-895-814 (titolo IV) - 530, recante: "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della regione siciliana. Norme in materia di ineleggibilita' a deputato regionale", che e' stato comunicato a questo commissariato dello Stato il successivo 18 aprile. L'art. 30, secondo comma, dello stesso disegno di legge testualmente recita: "L'organo competente per il controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali non rientrati nelle competenze della sezione centrale e' la sezione provinciale nella cui circoscrizione e' compreso il comune sede dell'unita' sanitaria locale". Tale disposizione, attinente alla individuazione dell'organismo competente ad esercitare il controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali, insieme con le abrogazioni disposte dall'art. 31, lettere e) e g), da' adito a rilievi sul piano della legittimita' costituzionale. Dal combinato disposto delle due sopracitate norme, in effetti, si evince che il controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali della Sicilia e' attribuito - seppure in via transitoria, in attesa della legge di riordino del servizio sanitario nazionale - agli stessi organi che esercitano il controllo sugli atti delle province regionali, dei comuni e degli altri enti locali, con le medesime modalita' e nella medesima composizione. Giova rilevare, in proposito, che la regione siciliana, con la legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1, in materia di controllo sulle deliberazioni dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, aveva gia' previsto che le commissioni provinciali di controllo - disciplinate dagli artt. 30 e seguenti dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana, approvato con d.lgs.p.reg. 29 ottobre 1955, n. 6, e recepito con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 - fossero integrate dal medico provinciale e da un dirigente dell'amministrazione regionale, designato dall'assessore regionale per la sanita'. A quest'ultima disposizione veniva fatto esplicito richiamo dalla successiva l.r. 23 dicembre 1985, n. 52, che, con l'art. 4, attribuiva alle stesse commissioni provinciali di controllo, inte- grate nei modi sopra descritti, l'esercizio del potere di controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali. Benche' il testo del disegno di legge n. 949, di iniziativa governativa, nella stessa materia, avesse confermato, all'art. 29, le medesime disposizioni di cui al sopracitato art. 4 della l.r. n. 52/1985, il testo elaborato e presentato in aula dalla commissione legislativa non conteneva piu' il riferimento alla integrazione proposta dal Governo; e, di fatto, l'assemblea ne sanciva la definitiva formulazione, nonostante la proposizione di un emendamento governativo tendente a ripristinare sul punto la richiamata integrazione, successivamente ritirato. Passando ora all'esame della legislazione statale concernente il controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali, si deve assumere, come dato normativo di riferimento, l'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che stabilisce che il controllo in questione venga esercitato dal Comitato regionale di controllo, in sede unica, integrato da un esperto in materia sanitaria di designazione regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Dal confronto tra la disposizione regionale ultima e statali teste' individuate emerge una difformita' relativamente alla suddivisione della competenza tra la sezione centrale di controllo e le sezioni provinciali nonche' alla stessa composizione dell'organismo di controllo in generale. Per quanto attiene al primo dei due aspetti delineati, si puo' senz'altro ritenere che la suddivisione della competenza tra la sezione centrale e le sezioni provinciali, in analogia a quanto previsto per il controllo sugli atti degli altri enti locali, pur essendo difforme dal sistema delineato dalla legge nazionale per gli atti delle uu.ss.ll., viene a trovare una razionale giustificazione in considerazione della esistenza di un collegamento tra le stesse sezioni provinciali e la sezione centrale, anche in virtu' dei poteri attribuiti a quest'ultimo organismo ex art. 17 dello stesso disegno di legge. Non altrettanto giustificabile si configura, invece, la difformita' che riguarda la composizione degli organi di cui trattasi, in relazione alla materia specifica degli atti sottoposti al controllo. Ai fini di una corretta valutazione della portata della disposizione regionale teste' approvata e, conseguentemente, della questione di legittimita' costituzionale che ne deriva, preliminare si configura la individuazione delle materie nelle quali viene ora ad esercitarsi il potere di iniziativa legislativa della regione siciliana. In proposito, si coglie la compresenza di due distinte materie, concernenti, rispettivamente, l'assistenza sanitaria ed il regime dei controlli sugli atti degli enti che tale funzione esercitano. Riguardo alla prima delle suindicate materie, l'art. 17, lett. c), dello statuto speciale la individua come possibilita' di legiferare "entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato,.. .. .. al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione" (cosiddetta potesta' legislativa concorrente). Riguardo alla seconda materia, si potrebbe sostenere che il re- gime dei controlli in questione puo' rientrare nella piu' vasta categoria dei controlli sugli atti degli enti locali, per i quali la regione gode di potesta' legislativa esclusiva, ai sensi degli artt. 14, lett. o), e 15, terzo comma, dello statuto speciale. Non ritenendosi opportuno ne' rilevante, in questa sede, fare espresso riferimento alla natura giuridica dell'ente "unita' sanitaria locale" in relazione all'ente "comune", - questione riguardo alla quale il dibattito e' ancora non del tutto chiarito in dottrina -, quanto rileva ai fini del presente gravame e' la specifica natura dell'attivita' che con il presente disegno di legge viene a disciplinarsi. Non vi e' dubbio che l'attivita' degli organi di governo delle uu.ss.ll., realizza in concreto compiti di assistenza sanitaria, rispetto alla quale l'esercizio del potere di controllo sugli atti relativi viene a costituire attivita' accessoria per garantire il rispetto del generale principio di legalita' dell'ordinamento giuridico. Da quanto precede, puo' immediatamente dedursi che anche la disciplina generale dei controlli sugli atti delle unita' sanitarie locali - peraltro in assenza di alcuna specifica disposizione statutaria - e' soggetta agli stessi limiti posti alla legislazione regionale nella materia de qua dall'art. 17, lett. c), dello statuto speciale; pertanto la composizione degli organi di controllo deve corrispondere alle specifiche prescrizioni contenute nella legislazione statale, desumibili nella specie dall'art. 49 della legge n. 833/1978, come modificato dall'art. 13 della legge n. 181/1982, in armonia con quanto dettato dall'art. 130 della Costituzione. La necessita' della integrazione degli organi di controllo in sede di riscontro dell'attivita' amministrativa dell'uu.ss.ll. con i rappresentanti del Ministero del tesoro e della amministrazione sanitaria regionale risponde infatti alla specifica finalita' di pervenire ad una verifica della gestione degli enti di cui trattasi sia dal punto di vista della spesa che da quello attinente alla specificita' della materia. Non v'e' dubbio, infatti, che intento del legislatore nazionale nel prevedere la suddetta integrazione sia stato quello di assicurare una gestione quanto piu' ordinata ed oculata possibile delle disponibilita' finanziarie messe a disposizione delle regioni con il fondo sanitario nazionale, in considerazione del flusso ingente di spesa per la erogazione del servizio in questione. Da questo punto di vista appare rinvenibile anche un superamento dei principi contenuti nell'art. 119 della Costituzione, in tema di coordinamento della finanza regionale con quella statale. Del resto, la esigenza della integrazione dei medesimi organismi di controllo era stata avvertita ed attuata sebbene parzialmente, della stessa regione siciliana, allorche' aveva previsto, con le citate leggi regionali nn. 1/1976 e 52/1985, la partecipazione di rappresentanti dell'amministrazione regionale della sanita', che ora ne vengono inopinatamente esclusi con le disposte abrogazioni. Non e' fuori di luogo peraltro far rilevare che il d.d.l. in questione si muove comunque in una direzione completamente opposta a quella imboccata dal legislatore nazionale con la riforma delle uu.ss.ll. e del servizio sanitario nazionale, tendente ad assicurare una maggiore efficienza del servizio stesso, degli ospedali in particolare, prediligendo la professionalita' e la specificita'. La soppressione, nel Co.Re.Co. siciliano istituendo, di "specialisti" nel settore sanitario - come sono da ritenersi senz'altro i rappresentanti del Ministero della sanita' (e dell'Assessorato regionale della sanita') - sembra che marci su diversa linea, cozzando con i principi della riforma gia' avviata con legge del Parlamento nazionale, legge, ripetesi, di riforma nazionale che la regione siciliana non puo' certo ignorare. Non puo' infine omettersi di considerare che, anche ammettendo la sussistenza di potesta' legislativa esclusiva della regione siciliana nella materia de qua, in conseguenza della possibile assimilazione delle uu.ss.ll. agli altri enti locali, le disposizioni normative regionali di cui trattasi sarebbero ugualmente oggetto di sospetta illegittimita' costituzionale, attesa la natura di legge di riforma economico-sociale riconosciuta alla legge n. 833/1978 che, in quanto tale, si pone come limite alla potesta' legislativa esclusiva della regione, ex art. 14 dello statuto. Su altri, eventuali contrasti ed incompatibilita' con norme costituzionali e di principio delle disposizioni contenute nella presente deliberazione legislativa impugnata, non conta di intervenire ex professo. Da piu' parti, peraltro, sono stati, anche all'ultim'ora, rappresentati supposti vizi costituzionali del provvedimento legislativo de quo, per esempio: a) circa il numero dei componenti il Co.re.co. centrale e le sezioni periferiche (provinciali); b) sulla esclusione, dalla possibile "rosa" dei nominandi a presidente (dal capo dell'esecutivo regionale, come sembra) ovvero a componenti (da parte dell'assemblea legislativa) del comitato, di alcune categorie di candidati; e cio' perche' le relative norme sarebbero difformi dalla legge nazionale n. 142/1990, considerata legge di riforma e/o di principi e, percio', prevalente sulla potesta' primaria regionale ex art. 14 dello statuto. Sara', pertanto, codesta ecc.ma Corte - come gia' qualche altra volta effettuato in passato: giurisprudenza docet - a sollevare ed a decidere, d'ufficio, per eventuale connessione, al riguardo pure per prevenire e bloccare in radice, un contenzioso che, visti gli interessi in gioco, si puo' ragionevolmente presumere, supporre notevole e, probabilmente, anche vincente.